Cassazione: chi cancella i file dal personal computer aziendale commette reato

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Non è sufficiente, ad avviso della V Sezione penale della Cassazione (sent. n. 8555 del 5 marzo 2012), ricorrere ad operazione che sistemi informatici si consuma, invero, anche quando dopo lo svuotamento del cestino i file cancellati possono essere recuperati, ma solo attraverso una complessa procedura tecnica che richiede l’uso di particolari sistemi applicativi e presuppone specifiche conoscenze nel campo dell’informatica.

Con la pronuncia i giudici di legittimità hanno confermato la condanna in primo e secondo grado nei confronti di un dipendente d’azienda che aveva cancellato i documenti dal personal computer aziendale, con la quale veniva deciso anche il risarcimento al datore di lavoro, che si era costituito parte civile. L’imputato nel ricorso sosteneva che il danno non si era verificato effettivamente grazie all’intervento successivo di un tecnico specializzato che era riuscito a ripristinare parte del contenuto dell’hard disk. Ciò non basta, ad avviso della Corte suprema di legittimità, a limitare la responsabilità del dipendente, in quanto, premesso che nessuna operazione di danneggiamento può davvero definirsi definitiva, è corretto ritenere conforme allo spirito della disposizione normativa sul danneggiamento che anche la cancellazione, che non escluda la possibilità di recupero se non con l’uso – anche dispendioso – di particolari procedure, integri gli estremi oggettivi della fattispecie delittuosa.

 

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